Art. 20.
(Finalità dell'IRDEV).

      1. L'IRDEV ha il compito di:

          a) condurre rilevazioni e studi sui bisogni formativi e sulla produttività del servizio scolastico nell'ambito del programma nazionale di valutazione; adottare iniziative di ricerca ed interventi in materia didattica anche in relazione alla specificità del territorio e in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche;

          b) elaborare proposte e fornire sostegno tecnico per i necessari processi di regolazione degli squilibri formativi territoriali;

          c) fornire un servizio di documentazione a supporto delle attività delle istituzioni scolastiche ed educative, tramite l'assistenza tecnica ed il coordinamento delle attività dei centri per l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione di cui all'articolo 22, alle biblioteche e ai servizi di documentazione delle scuole; favorire l'utilizzazione dell'informazione attraverso l'accesso a sistemi di documentazione nazionali ed internazionali;

          d) sostenere l'autonomia didattica delle scuole fornendo consulenza tecnica sui progetti di ricerca didattica e di innovazione che coinvolgono una o più istituzioni scolastiche;

          e) favorire le opportunità di formazione in servizio del personale in coerenza con le linee di indirizzo del Ministero dell'istruzione, e sulla base delle richieste delle scuole; promuovere gli opportuni collegamenti fra la ricerca scientifica a

 

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livello universitario e la ricerca didattica della scuola; fornire consulenza alle scuole per le autonome iniziative di formazione in servizio.